Dimissioni volontarie – Nuova procedura
(D.Lgs 151/2015 art. 26 – Decreto Ministero del Lavoro 15 dicembre 2015 Circolare Ministero del Lavoro n. 12 del 4 marzo 2016)
A partire dal 12 marzo 2016, le dimissioni volontarie e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro devono essere comunicate (o revocate) esclusivamente dal dipendente con modalità telematiche, pena l’inefficacia delle stesse. Il datore di lavoro verrà avvisato via email dalla procedura telematica.
Campo di applicazione:
- tutti i casi di dimissioni ovvero recesso unilaterale del lavoratore (nel rispetto del preavviso, la cui obbligatorietà non viene meno), e
- casi di risoluzione consensuale
Casi di esclusioni:
- al recesso durante il periodo di prova (art. 2096 c.c.);
- ai rapporti di lavoro domestico;
- alle dimissioni/risoluzioni consensuali delle lavoratrici madri soggette alla convalida presso la DTL competente (art. 55, comma 4, D.Lgs n. 151/2001);
- alle dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute nelle sedi di cui all’art. 2113, quarto comma, del codice civile (giudice, sede sindacale, commissione provinciale di conciliazione);
- alle dimissioni/risoluzioni consensuali intervenute presso le Commissioni di certificazione di cui all’art. 76 del D.Lgs n. 276/2003 (Enti bilaterali, DTL, Province, Università..).
- ai rapporti di lavoro marittimo;
- ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
Procedura:
La nuova procedura telematica per la comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale prevede che il modello possa essere compilato e inviato:
- direttamente dal lavoratore in autonomia
- avvalendosi dell’assistenza di un soggetto abilitato
1^ Modalità all’ Accesso da parte del lavoratore in autonomia
- Il lavoratore deve essere in possesso del PIN INPS dispositivo.
Qualora il lavoratore non sia già in possesso del PIN INPS dovrà richiederlo all’Istituto previdenziale. Tuttavia, preme evidenziare che tale adempimento (richiesta e rilascio del PIN INPS) potrebbe richiedere alcuni giorni di tempo, infatti, il PIN A? composto da 16 caratteri, di cui i primi 8 sono inviati via SMS/email/PEC, mentre i secondi 8 con posta ordinaria all’indirizzo di residenza del richiedente.
- accedere al sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it ed aprire, nell’apposita sezione dedicata, il form on-line per l’inserimento dei dati relativi alle dimissioni/risoluzione consensuale;
- compilare il nuovo modello telematico con i propri dati, i dati del datore di lavoro, i dati del rapporto di lavoro ed inviare il tutto al sistema informatico, il quale fornisce il codice alfanumerico attestante il giorno e l’ora in cui il modulo è stato trasmesso dal lavoratore.
2 Modalità all’accesso da parte di un soggetto abilitato
I soggetti abilitati sono i seguenti: Patronati, organizzazioni sindacale, Enti bilaterale, commissioni di certificazione
Il soggetto abilitato compilerà il modulo con i dati del lavoratore e del datore di lavoro e si assumerà la responsabilità dell’accertamento dell’identità del lavoratore. Si evidenzia quindi che non sarà necessario da parte del lavoratore il possesso del PIN INPS.
In entrambi i casi verranno chiesti alcuni dati identificativi;
- per i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 2008 si recupereranno automaticamente i dati relativi alla comunicazione obbligatoria di avvio/proroga/trasformazione o rettifica piA? recente.
- per i rapporti instaurati prima del 2008, si dovranno indicare alcuni dati del datore, in particolare il codice fiscale, il comune della sede di lavoro e l’indirizzo email o PEC .
- Naturalmente va poi compilato il campo data di decorrenza dimissioni/risoluzione consensuale tenendo in considerazione i termini di preavviso disciplinati dalla contrattazione collettiva.
Revoca:
La volontà di recedere dal contratto di lavoro per dimissioni o risoluzione consensuale potrà essere revocata, con le medesime modalità, entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo.
Problematiche, criticità e difficoltà operative:
La normativa non specifica come operare nel caso in cui un lavoratore abbandoni il posto di lavoro senza rispettare le nuove procedure di comunicazione. In attesa di chiarimenti ministeriali, l’unica soluzione che è stata indicata percorribile dal datore di lavoro, al fine di formalizzare la cessazione del rapporto lavorativo, consisterebbe nel licenziare il lavoratore per giusta causa. Tale soluzione comporterebbe per il datore di lavoro il pagamento del cosiddetto ticket di licenziamento ed il lavoratore così licenziato potrebbe anche avvalersi a sua volta del diritto alla NASpI.
Data l’evidente assurdità di quanto sopra è già stata inoltrata al Ministero del Lavoro richiesta di un opportuno intervento al fine di risolvere le predette problematiche. Non possiamo quindi che rimanere in attesa di un prossimo intervento, anche legislativo, che possa risolvere l’ennesimo “pasticcio” burocratico e procedurale.
Video esplicativo del Ministero